Statuto
DENOMINAZIONE
– SEDE – SCOPO
Art.1
- Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in
ossequio a quanto previsto dall'articolo 36 e seguenti del Codice
Civile, è costituita, con sede in Modena, strada Contrada 256, una
Associazione non commerciale, operante nei settori culturale,
ricreativo e sociale, che assume la denominazione "Ensemble
Mandolinistico Estense" (E.M.E.). Con delibera del Consiglio
Direttivo potrà aderire ad altre associazioni e chiedere
l'iscrizione in particolari albi.
Art.2
- L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a
carattere volontario e democratico la cui attività è espressione
di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine
di lucro, intende valorizzare l'associazionismo ed
il volontariato come espressione di impegno sociale ed opera
per fini sociali, culturali, ricreativi e solidaristici per
l’esclusivo soddisfacimento di interessi di utilità generale.
Art.3
- L'Associazione, con spirito altruistico, si propone di:
a)
diffondere la cultura musicale in generale, ed in particolare quella
attinente al repertorio proprio degli strumenti “a plettro” ed
“a pizzico”, attraverso concerti ed iniziative di carattere
didattico, sociale e ricreativo;
b)
favorire lo sviluppo delle orchestre a plettro attraverso
l’attività didattica, di studio, di ricerca e di proposta
musicale;
c)
perseguire finalità di utilità sociale promuovendo attività che
abbiano natura culturale, ricreativa ed aggregativa, basate sul
presupposto dell’impegno sociale e del consolidamento della
pacifica convivenza;
d)
gestire, direttamente o a seguito di accordi con enti pubblici, i
servizi di natura culturale sociale e ricreativa;
e)
promuovere corsi e manifestazioni di coordinamento delle attività
istituzionali.
Art.4
- L'Associazione potrà, in via meramente marginale e senza alcuno
scopo di lucro, esercitare attività di natura commerciale
finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali e per
autofinanziamento, osservando la normativa
di diritto tributario e le vigenti disposizioni di legge.
Art.5
– L’Associazione, al fine di attuare gli scopi dichiarati, potrà
avvalersi della collaborazione di altre associazioni o di esterni ai
quali potranno essere corrisposti unicamente rimborsi a fronte di
spese sostenute.
ORGANI
SOCIALI: SOCI, CONSIGLIO DIRETTIVO, PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE,
CASSIERE.
Art.6
- Il numero dei Soci è illimitato. Possono aderire all'Associazione
tutte le persone che condividono le finalità dell'organizzazione e
sono mosse da spirito di solidarietà. Per essere ammessi a Socio è
necessario presentare la domanda al Consiglio Direttivo il quale
deve convocare l’Assemblea dei Soci entro 30 giorni dalla data di
presentazione della richiesta medesima per decidere l’ammissione.
I Soci hanno il dovere di partecipare attivamente alle iniziative
indette e frequentare le strutture sociali, hanno pieno diritto di
voto, in particolare per l'approvazione dei bilanci o rendiconti
consuntivi e preventivi, garantendo la democraticità
dell'Associazione. È esclusa la temporaneità della partecipazione
alla vita associativa. Tutti i Soci maggiorenni hanno diritto di
elettorato attivo e passivo. Ogni Socio può esprimere un solo voto.
Art.7
- I Soci sono tenuti:
a)
al pagamento della tessera, delle quote annuali e dei contributi
democraticamente richiesti;
b)
all’osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni
e delle delibere approvate dagli Organi Sociali;
c)
i Soci possono essere sospesi ed espulsi per inosservanza di quanto
indicato all’art.17, per morosità o per manifesto comportamento
contrastante con i principi sanciti nello Statuto. La sospensione e
l'espulsione sono decise dall’Assemblea dei Soci dopo avere
ascoltato le giustificazioni della persona interessata.
Art.8
- L'Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo almeno
una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dall'esercizio.
Essa approva il bilancio o rendiconto finanziario, decide in merito
all’ammissione, sospensione ed espulsione dei Soci, procede alla
nomina del Consiglio Direttivo, del Cassiere, del Vice Presidente e
del Presidente, delibera sugli oggetti attinenti alla gestione
dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto
o sottoposti al suo esame dai Consiglieri. L'Assemblea deve essere
convocata, anche in forma straordinaria, mediante avviso da
affiggere nei locali sociali almeno 20 giorni prima della data
fissata per la prima convocazione ovvero con ogni altra forma di
informazione ritenuta più idonea. La convocazione deve contenere
l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione ed
eventualmente la data, l'ora ed il luogo della seconda
convocazione. Inoltre l'Assemblea può anche essere convocata dai
Soci ai sensi dell'articolo 20 del C.C. ogni qual volta se ne
ravvisi la necessità.
Art.9
- L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di metà più
uno dei Soci. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente
costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a
maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine
del giorno. È ammessa la rappresentanza per delega in caso di
dimostrato impedimento a partecipare all'Assemblea. Ogni Socio può
rappresentare non più di un altro Socio.
Art.10
- L'Assemblea in forma straordinaria, richiesta tra l'altro per la
modifica dello Statuto della Associazione, è regolarmente
costituita, in prima convocazione, con la presenza di metà più uno
dei Soci. In seconda convocazione è necessaria
la presenza di
almeno un terzo del corpo sociale. Le delibere sono valide
se espresse con il voto favorevole dei tre quinti degli
associati presenti o rappresentati. Anche per lo scioglimento
dell'Associazione occorre un'Assemblea Straordinaria, ma in tal caso
è necessaria la maggioranza indicata
all’art.18 dello Statuto. Deve essere assicurato il libero diritto
di voto.
Art.11
- L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal
Presidente, o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal Consigliere
più anziano di età ovvero da un Socio nominato dall'Assemblea
stessa. Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario.
Art.12
- Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci ed è
formato da un minimo di tre ad un massimo di quindici Consiglieri
scelti tra gli associati. I Consiglieri restano in carica per un
periodo non superiore a tre anni e sono sempre rieleggibili. Il
Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta è necessario
deliberare su questioni di sua competenza onde garantire una
corretta amministrazione e trasparenza. L'Assemblea nomina, fra i
membri del Consiglio, il Presidente, il vice Presidente ed il
Cassiere. Tutte le cariche sono assolutamente gratuite.
Art.13
- Il Presidente è il Rappresentante Legale dell’Associazione;
detiene la firma sociale e le seguenti deleghe:
*
la responsabilità della conservazione dei dati in base alla L.675
del 31 Dicembre 1966;
* la responsabilità della sicurezza dei luoghi di lavoro in
base al Dlgs.626/94 e Dlgs.242/96;
*
la nomina di un avvocato per le questioni di carattere legale;
*
la
facoltà di aprire e chiudere rapporti di conto corrente intestati
all’Associazione ai quali ha libero accesso il Cassiere con firma
disgiunta.
In
caso di sua assenza o impedimento, tali mansioni spettano al
Vicepresidente o ad un Consigliere all'uopo delegato.
Art.14
- L'Assemblea può nominare un organo di controllo, con compiti
anche di giustizia interna, per
vigilare sul rispetto della democraticità della struttura.
PATRIMONIO
SOCIALE - BILANCIO
Art.15
- La dotazione patrimoniale dell'Associazione costituisce il fondo
comune della stessa. Tale fondo è a tutela dei creditori ed è
costituito dalle quote e contributi di aderenti e terzi, erogazioni
e lasciti anche in denaro, donazioni di modico valore e da proventi
derivanti da attività sociali. Finché dura l'Associazione i
singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune
né pretenderne la quota in caso di recesso od espulsione.
Art.16
- L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni
anno; il bilancio, o rendiconto finanziario, è redatto in tempo
utile dal Cassiere e, dopo essere verificato dal Consiglio
Direttivo, è approvato dall'Assemblea dei Soci entro i termini
statutari. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla
destinazione degli eventuali residui che dovranno essere utilizzati,
in ogni caso, in autonomia con le finalità istituzionali
dell'organizzazione.
Art.17
- È assolutamente esclusa qualsiasi forma di ripartizione di
utili fra i Soci.
SCIOGLIMENTO
DELL’ASSOCIAZIONE
Art.18
- In caso di scioglimento dell'Associazione, deliberato con il voto
favorevole di almeno tre quarti degli associati, il patrimonio netto
residuo, dedotte le passività, è destinato dall'Assemblea a fini
generali di pubblica utilità ovvero ad enti che comunque li
perseguono.
Art.19
- Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le
norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in
materia di associazioni, sia nazionali che regionali.
Visto,
Letto, Approvato
Modena, lì 15 gennaio 2005