Statuto

 

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO

Art.1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dall'articolo 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita, con sede in Modena, strada Contrada 256, una Associazione non commerciale, operante nei settori culturale, ricreativo e sociale, che assume la denominazione "Ensemble Mandolinistico Estense" (E.M.E.). Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre associazioni e chiedere l'iscrizione in particolari albi.                           

 

Art.2 - L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro, intende valorizzare l'associazionismo ed  il volontariato come espressione di impegno sociale ed opera per fini sociali, culturali, ricreativi e solidaristici per l’esclusivo soddisfacimento di interessi di utilità generale.

 

Art.3 - L'Associazione, con spirito altruistico, si propone di:

a) diffondere la cultura musicale in generale, ed in particolare quella attinente al repertorio proprio degli strumenti “a plettro” ed “a pizzico”, attraverso concerti ed iniziative di carattere didattico, sociale e ricreativo;

b) favorire lo sviluppo delle orchestre a plettro attraverso l’attività didattica, di studio, di ricerca e di proposta musicale;

c) perseguire finalità di utilità sociale promuovendo attività che abbiano natura culturale, ricreativa ed aggregativa, basate sul presupposto dell’impegno sociale e del consolidamento della pacifica convivenza;

d) gestire, direttamente o a seguito di accordi con enti pubblici, i  servizi di natura culturale sociale e ricreativa;

e) promuovere corsi e manifestazioni di coordinamento delle attività istituzionali.

 

Art.4 - L'Associazione potrà, in via meramente marginale e senza alcuno scopo di lucro, esercitare attività di natura commerciale finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali e per autofinanziamento, osservando la normativa  di diritto tributario e le vigenti disposizioni di legge.

 

Art.5 – L’Associazione, al fine di attuare gli scopi dichiarati, potrà avvalersi della collaborazione di altre associazioni o di esterni ai quali potranno essere corrisposti unicamente rimborsi a fronte di spese sostenute.

 

ORGANI SOCIALI: SOCI, CONSIGLIO DIRETTIVO, PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, CASSIERE.

 

Art.6 - Il numero dei Soci è illimitato. Possono aderire all'Associazione tutte le persone che condividono le finalità dell'organizzazione e sono mosse da spirito di solidarietà. Per essere ammessi a Socio è necessario presentare la domanda al Consiglio Direttivo il quale deve convocare l’Assemblea dei Soci entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta medesima per decidere l’ammissione. I Soci hanno il dovere di partecipare attivamente alle iniziative indette e frequentare le strutture sociali, hanno pieno diritto di voto, in particolare per l'approvazione dei bilanci o rendiconti consuntivi e preventivi, garantendo la democraticità dell'Associazione. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti i Soci maggiorenni hanno diritto di elettorato attivo e passivo. Ogni Socio può esprimere un solo voto.

 

Art.7 - I Soci sono tenuti:

a) al pagamento della tessera, delle quote annuali e dei contributi democraticamente richiesti;

b) all’osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle delibere approvate dagli Organi Sociali;

c) i Soci possono essere sospesi ed espulsi per inosservanza di quanto indicato all’art.17, per morosità o per manifesto comportamento contrastante con i principi sanciti nello Statuto. La sospensione e l'espulsione sono decise dall’Assemblea dei Soci dopo avere ascoltato le giustificazioni della persona interessata.

 

Art.8 - L'Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dall'esercizio. Essa approva il bilancio o rendiconto finanziario, decide in merito all’ammissione, sospensione ed espulsione dei Soci, procede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Cassiere, del Vice Presidente e del Presidente, delibera sugli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dai Consiglieri. L'Assemblea deve essere convocata, anche in forma straordinaria, mediante avviso da affiggere nei locali sociali almeno 20 giorni prima della data fissata per la prima convocazione ovvero con ogni altra forma di informazione ritenuta più idonea. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione ed  eventualmente la data, l'ora ed il luogo della seconda convocazione. Inoltre l'Assemblea può anche essere convocata dai Soci ai sensi dell'articolo 20 del C.C. ogni qual volta se ne ravvisi la necessità.

 

Art.9 - L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. È ammessa la rappresentanza per delega in caso di dimostrato impedimento a partecipare all'Assemblea. Ogni Socio può rappresentare non più di un altro Socio.

 

Art.10 - L'Assemblea in forma straordinaria, richiesta tra l'altro per la modifica dello Statuto della Associazione, è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di metà più uno dei Soci. In seconda convocazione è necessaria  la presenza  di almeno un terzo del corpo sociale. Le delibere sono valide  se espresse con il voto favorevole dei tre quinti degli associati presenti o rappresentati. Anche per lo scioglimento dell'Associazione occorre un'Assemblea Straordinaria, ma in tal caso è necessaria la maggioranza  indicata all’art.18 dello Statuto. Deve essere assicurato il libero diritto di voto.

 

Art.11 - L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente, o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano di età ovvero da un Socio nominato dall'Assemblea stessa. Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario.

 

Art.12 - Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci ed è formato da un minimo di tre ad un massimo di quindici Consiglieri scelti tra gli associati. I Consiglieri restano in carica per un periodo non superiore a tre anni e sono sempre rieleggibili. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta è necessario deliberare su questioni di sua competenza onde garantire una corretta amministrazione e trasparenza. L'Assemblea nomina, fra i membri del Consiglio, il Presidente, il vice Presidente ed il Cassiere. Tutte le cariche sono assolutamente gratuite.

 

Art.13 - Il Presidente è il Rappresentante Legale dell’Associazione; detiene la firma sociale e le seguenti deleghe:

* la responsabilità della conservazione dei dati in base alla L.675 del 31 Dicembre 1966;

            * la responsabilità della sicurezza dei luoghi di lavoro in base al Dlgs.626/94 e Dlgs.242/96;

* la nomina di un avvocato per le questioni di carattere legale;

* la facoltà di aprire e chiudere rapporti di conto corrente intestati all’Associazione ai quali ha libero accesso il Cassiere con firma disgiunta.

 

In caso di sua assenza o impedimento, tali mansioni spettano al Vicepresidente o ad un Consigliere all'uopo delegato.

 

Art.14 - L'Assemblea può nominare un organo di controllo, con compiti anche di giustizia interna,  per vigilare sul rispetto della democraticità della struttura.

 

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

 

Art.15 - La dotazione patrimoniale dell'Associazione costituisce il fondo comune della stessa. Tale fondo è a tutela dei creditori ed è costituito dalle quote e contributi di aderenti e terzi, erogazioni e lasciti anche in denaro, donazioni di modico valore e da proventi derivanti da attività sociali. Finché dura l'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune né pretenderne la quota in caso di recesso od espulsione.

 

Art.16  - L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; il bilancio, o rendiconto finanziario, è redatto in tempo utile dal Cassiere e, dopo essere verificato dal Consiglio Direttivo, è approvato dall'Assemblea dei Soci entro i termini statutari. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli eventuali residui che dovranno essere utilizzati, in ogni caso, in autonomia con le finalità istituzionali dell'organizzazione.

 

Art.17  - È assolutamente esclusa qualsiasi forma di ripartizione di utili fra i Soci.

 

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

 

Art.18 - In caso di scioglimento dell'Associazione, deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, il patrimonio netto residuo, dedotte le passività, è destinato dall'Assemblea a fini generali di pubblica utilità ovvero ad enti che comunque li perseguono.

 

Art.19  - Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni, sia nazionali che regionali.

 

 

Visto, Letto, Approvato                               Modena, lì 15 gennaio 2005